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DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA CEI
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Art. 1. Destinazione dei contributi

1. Contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana alle diocesi.

2. Nei casi previsti dal Regolamento possono essere erogati contributi anche agli istituti di vita consacrata e ad altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani.

3. I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia; inventariazione informatizzata dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto;
b) installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per archivi e biblioteche specificamente previsti dall’intesa di cui all’art. 12, n. 1, comma 3 dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense;
c ) conservazione e consultazione di archivi e biblioteche diocesani e promozione di musei diocesani o di interesse diocesano;
d) acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia;
e) restauro e consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze;
f) restauro di organi a canne;
g) sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale regionale mediante volontari associati.
h) sostegno a iniziative di livello nazionale promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI con riferimento agli edifici di culto e alle loro dotazioni storico-artistiche, nonché agli archivi e alle biblioteche specificamente previsti dall’intesa di cui all’art. 12, n. 1, comma 3 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense.

4. Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici e storici, e archeologici; restauro di edifici di culto il cui importo di spesa complessivo sia inferiore alla somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In via ordinaria non possono essere concessi ulteriori contributi per lo stesso progetto, in relazione alle iniziative indicate nel comma terzo, lett. a), d), e), f).

6. Contributi integrativi o straordinari, fino al raggiungimento del massimo del contributo previsto e in un solo caso per ciascuna diocesi ogni anno, possono essere concessi esclusivamente nei seguenti casi:

a) in caso di lavori resisi imprevedibilmente necessari nonostante le indagini preliminari, purché afferenti al progetto iniziale;
b) in caso di mancata erogazione di finanziamenti da parte di enti pubblici o privati, che li avevano formalmente disposti;
c) in presenza di eventi calamitosi.

Art. 2. Natura e forma dei contributi

1. I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti previsti dalle presenti Disposizioni e dal Regolamento debbono affrontare per la tutela e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale scopo in primo luogo dalle comunità cristiane, da amministrazioni pubbliche e da privati.

2. Per le iniziative di inventariazione informatizzata il contributo è erogato “una tantum”.

3. Per la dotazione di impianti di sicurezza, la conservazione e consultazione di archivi e biblioteche, la promozione di musei diocesani o di interesse diocesano, il sostegno a iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto, il sostegno a iniziative di livello nazionale, il contributo è annuale e ha natura forfettaria.

4. Per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia il contributo può essere erogato fino a un massimo del 30% della somma stabilita periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente.

5. In relazione a progetti di restauro e di consolidamento statico di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze, il contributo può essere erogato fino a un massimo del 50% della somma periodicamente stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente. Per i progetti di restauro di organi a canne può essere erogato un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile fino a un massimo di tre interventi per diocesi.

Art. 3. Condizioni per accedere ai contributi

1. Le iniziative e i progetti vengono ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dall’art. 1, comma 3, lett. a), b), c), e), f) e g): che sia dimostrata la proprietà ecclesiastica del bene;
b) nel caso dell’inventariazione informatizzata: che essa sia redatta secondo i criteri e le disposizioni di cui al n. 22 del documento della CEI “I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti” pubblicato sul Notiziario della CEI con decreto del Presidente della CEI in data 9 dicembre 1992, prot. n. 862/92 e che si utilizzi a tal fine il programma predisposto dal Servizio Informatico della CEI;
c) nel caso di iniziative volte alla conservazione e alla consultazione di archivi e biblioteche e alla promozione di musei diocesani o di interesse diocesano: che dette istituzioni svolgano regolare servizio o dimostrino di poter utilizzare il contributo per tale scopo;
d) nel caso di acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: che sia dimostrata l’effettiva necessità dello stesso;
e) nel caso di restauro e consolidamento statico di edifici di culto e restauro di organi a canne: che il progetto sia stato approvato dall’Ordinario diocesano e dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione o dal rinnovo della richiesta di contributo.

Art. 4. Modalit? di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dall’art. 1, comma 3, sono stabilite dal Regolamento esecutivo delle presenti Disposizioni.

Art. 5 Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

1. L’esame delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede il contributo sono demandati al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

2. Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e da altri cinque membri nominati dalla Presidenza della CEI. Esso dura in carica cinque anni

3. Il Comitato esamina i progetti presentati, applicando per ciascuna tipologia di essi le specifiche determinazioni contenute nel Regolamento esecutivo.

Art. 6. Competenza dell?Ufficio Nazionale per i beni cultura

La fase istruttoria delle istanze presentate dagli Ordinari diocesani e la fase esecutiva delle determinazioni assunte dal Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici sono affidate all’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

Art. 7. Incaricati regionali per i beni culturali ecclesiasti

1. Ai fini della promozione della tutela dei beni culturali ecclesiastici e dell’applicazione omogenea delle presenti Disposizioni nelle diocesi italiane operano gli incaricati regionali per i beni culturali, nominati dalle Conferenze Episcopali regionali.
1. Gli incaricati durano in carica cinque anni e hanno i seguenti compiti:
a) promuovere a livello diocesano, in accordo con la Conferenza Episcopale regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, la tutela e il restauro dei beni culturali, in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
b) offrire suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
c) garantire che le opere realizzate con i contributi della CEI corrispondano ai progetti approvati;
d) certificare lo stato delle opere ammesse a contributo in tutte le fasi di esecuzione.

Art. 8. Compiti della Consulta nazionale per i beni culturali

Il Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici, in vista della formulazione e della gestione del programma annuale, può avvalersi delle indicazioni fornite dalla Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici.

Art.9. Regolamento esecutivo

Le modalità esecutive delle presenti Disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dalla Presidenza della CEI.

Art. 10. Deroghe

Contributi in deroga a quanto stabilito nelle presenti Disposizioni possono essere concessi dalla Presidenza della CEI soltanto in casi eccezionali, sentito il Comitato di cui all’articolo 5.


REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

ART. 1. Destinazione dei contributi

1. I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla CEI agli Ordinari diocesani soltanto con riferimento agli edifici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, abbazia e prelatura territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa, santuario e altri enti, dei quali sia provata la stabile funzione sostitutiva o sussidiaria della diocesi o della parrocchia.

2. Agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica che siano civilmente riconosciuti possono essere erogati contributi per le iniziative di cui all’art. 1, n. 3, lettera c), limitatamente agli archivi generalizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza, che siano aperti al pubblico.

3. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, fermo restando che per ogni edificio o complesso monumentale può essere concesso un unico contributo, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti ben definite di progetti generali di cui già sia avviata la realizzazione.

ART. 2. Spesa massima ammessa a contributo

1. Per le iniziative di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni non sono prefissati limiti di spesa.

2. La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 3, lett. d) delle Disposizioni, sono stabilite rispettivamente in euro 105.000,00 e in euro 600.000,00.

3. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, di cui all’art. 1, comma 3, lett. e) delle Disposizioni, è stabilita in euro 600.000,00; non sono ammesse a contributo opere il cui costo totale è inferiore a euro 36.000,00.

4. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro di organi a canne, di cui all’art. 1, comma 3, lett. f) delle Disposizioni, è stabilita in 250.000,00.

ART. 3. Ammontare dei contributi

1. I contributi della CEI per i beni culturali sono concessi negli importi seguenti:

a) per l’inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici: euro 1.291,00 per ogni ente; per l’acquisto di apparecchiature informatiche: euro 7.747,00 per ogni diocesi; per il censimento informatizzato dei beni architettonici limitatamente agli edifici di culto: euro 40,00 per edificio censito;
b) per l’installazione di impianti di sicurezza - antifurto: nella misura non superiore a euro 19.000,00 per ciascuna diocesi ogni anno;
c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche diocesani e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, nonché di archivi e biblioteche appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica: euro 13.000,00 per ente ogni anno;
d) per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile;
e) per edifici di culto che hanno interesse storico-artistico, esclusi gli edifici di autori viventi o la cui realizzazione non risalga a oltre cinquant’anni e gli edifici di autori deceduti costruiti da oltre cinquant’anni, per i quali le competenti Soprintendenze hanno esplicitamente escluso ogni interesse storico-artistico: per interventi di restauro e di consolidamento statico un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per interventi di adeguamento e di ristrutturazione delle pertinenze un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per la messa a norma dell’impianto elettrico e di riscaldamento un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile;
f) per il restauro di organi a canne: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un massimo di tre interventi per diocesi;
g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale Regionale mediante volontari associati: nella misura non superiore a euro 15.500,00 per ciascuna diocesi;
h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI: nella misura non superiore a euro 520.000,00.

2. In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo netto della somma non coperta dall’ammontare complessivo dei contributi pubblici.

ART. 4. Formulazione dei progetti in sede diocesana

1. I progetti per la conservazione dei beni culturali nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l’ente interessato, l’incaricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici, i progettisti scelti di comune accordo e gli esperti.

2. L’istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l’eventuale consulenza dell’incaricato regionale in conformità alle Norme CEI promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti CEI pubblicati il 9 dicembre 1992.

3. L’incarico formale di progettazione, in termini e limiti precisi, deve essere dato per iscritto a persona o, nel caso del restauro di organi a canne, a impresa di provata competenza, dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell’intervento.

4. Questo iter progettuale deve risultare chiaramente dalla relazione dell’Ordinario diocesano, che viene inviata alla CEI come premessa indispensabile per l’esame del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.

ART. 5. Domande di contributo - Documentazione

1. L’Ordinario diocesano che intende avvalersi del contributo CEI per le iniziative di cui all’art. 1, comma 3 delle Disposizioni deve presentare la richiesta esclusivamente mediante gli appositi moduli predisposti dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, compilati in tutte le loro parti. La domanda e gli allegati – con la relazione vistata dall’incaricato regionale - sono inviati alla CEI, in unica copia, che non sarà restituita; una seconda copia viene trasmessa all’incaricato regionale.

2. Per quanto riguarda l’inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici, deve essere allegata all’istanza la seguente documentazione:
a) nel caso che l’inventario non sia ancora iniziato o sia stato iniziato ma non completato, una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
la proprietà dei beni da inventariare;
il programma temporale, locale e finanziario;
il nominativo del responsabile diocesano e del responsabile scientifico con le rispettive qualifiche;
l’elenco degli operatori, compresi i fotografi, con le rispettive qualifiche.
b) Nel caso che l’inventario sia già stato ultimato,
 una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti la proprietà dei beni inventariati e la data di fine lavori;
 una copia del verbale di consegna alla competente Soprintendenza, vistata dal funzionario competente della Soprintendenza stessa;
 una copia dell’inventario informatico per l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI.
c) Per quanto riguarda la richiesta del contributo destinato all’acquisto di apparecchiature informatiche, deve essere allegato all’istanza il preventivo di spesa che specifichi tipo, marca, modello e costo di ciascun componente; tale preventivo dovrà essere approvato dal Servizio informatico della CEI, che certificherà la rispondenza ai requisiti richiesti.
In alternativa, la diocesi può acquistare le apparecchiature tramite accordi quadro in essere o da stipulare tra il Servizio informatico della CEI e primari produttori; in tale caso il Servizio informatico della CEI invierà le apparecchiature medesime già configurate, installate, pronte per essere utilizzate e ne garantirà la rispondenza ai requisiti richiesti.
d) Per quanto riguarda il censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto, deve essere allegata all’istanza una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
lo stato di avanzamento dell’inventario per i beni artistici e storici;
l’elenco degli edifici da censire, con l’indicazione dell’ente proprietario;
il programma temporale del censimento, comprendente la data di consegna prevista;
il nominativo del responsabile diocesano e del direttore scientifico con le rispettive qualifiche;
l’elenco degli operatori, compresi i fotografi, il revisore e il responsabile informatico con le rispettive qualifiche.

3. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza - antifurto, deve essere allegata all’istanza:
una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l’elenco degli edifici interessati, l’indicazione della proprietà e la specifica motivazione dell’intervento;
il preventivo di spesa comprendente tipo, marca, modello, prezzi unitari e quantità dei materiali da impiegare;
lo schema grafico dell’impianto da realizzare;
il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario precedente.

4. Per quanto riguarda la conservazione e la consultazione di archivi e di biblioteche diocesani e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, devono essere allegati all’istanza:
una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l’elenco degli enti interessati, la dichiarazione di proprietà, il nominativo del responsabile di ciascuno di essi;
una dichiarazione attestante l’attività svolta dall’ente interessato;
lo statuto o il regolamento di ciascun ente;
una relazione sulla destinazione specifica del contributo, che deve essere limitata all’attività ordinaria dell’ente;
il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario precedente.
Analoga documentazione deve essere prodotta dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica che presentano istanza.

5. Per quanto riguarda l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, deve essere allegata all’istanza:
una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell’iniziativa, il rilevante interesse artistico e storico del bene, la futura destinazione del bene;
le schede catastale, tecnica, storica;
la documentazione fotografica a colori relativa all’edificio interessato all’acquisto;
i preliminari dell’atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell’acquisto;
il piano finanziario documentato.
Per ogni esercizio finanziario può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi.

6. Per quanto riguarda iniziative di restauro e consolidamento statico di edifici di culto, deve essere allegata all’istanza:
una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la proprietà del bene;
la documentazione grafica e fotografica a colori dell’immobile oggetto dell’intervento;
le tavole di rilievo architettonico e materico;
una relazione storica;
i disegni di progetto, nel numero e secondo le scale consegnati alla competente Soprintendenza o all’organo di controllo equivalente;
la relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata dal progettista;
il computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse) distinguendo la parte relativa al consolidamento e restauro da quella relativa all’adeguamento e ristrutturazione, comprensiva degli impianti;
il piano finanziario preventivo completo e documentato;
copia del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza o dall’organo di controllo equivalente.

7. In relazione all’art. 1, comma 6 delle Disposizioni, le domande di contributo integrativo riguardanti il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto, redatte sul modulo predisposto dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
una relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la concreta motivazione del contributo integrativo;
una documentazione grafica e fotografica a colori dell’immobile, che metta in evidenza le modifiche dell’intervento;
il computo metrico estimativo diretto a documentare la maggior spesa occorrente.

8. Per quanto riguarda il restauro di organi a canne, deve essere allegata all’istanza:
una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell’intervento e la proprietà ecclesiastica dello strumento;
la documentazione fotografica a colori dello strumento;
la relazione sullo stato di fatto;
la descrizione tecnica dello strumento e la relazione storica;
la relazione tecnico-illustrativa del progetto a firma di qualificata impresa organaria;
il preventivo analitico di spesa riguardante gli elementi essenziali per il funzionamento dell’organo;
il piano finanziario preventivo completo e documentato;
copia del nulla osta della Soprintendenza o dell’organo di controllo equivalente.

9. Per quanto riguarda i contributi a sostegno di iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale Regionale mediante volontari associati, deve essere allegata all’istanza:
una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, con la descrizione delle attività che si intendono svolgere;
l’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni;
l’elenco nominativo dei volontari associati;
il nominativo e l’indirizzo del responsabile dell’associazione;
la descrizione dettagliata dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo, con il relativo preventivo analitico di spesa;
la convenzione tra l’Ordinario diocesano e le associazioni;
negli anni successivi al primo, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario precedente.

ART. 6. Esame in sede CEI delle domande di contributo
e della documentazione progettuale

1. Il Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici esamina i progetti presentati tenendo conto, in particolare, delle Disposizioni di cui ai nn. 14-16 delle Norme CEI del 1974 e al n. 32 degli Orientamenti CEI del 1992, e propone l’entità del contributo.
2. I rapporti con le diocesi, sia in fase istruttoria che per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osservazioni del Comitato, vengono tenuti dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici esclusivamente con l’Ordinario diocesano.
3. L’Ufficio nazionale sottopone periodicamente alla Presidenza della CEI l’elenco dei progetti che il Comitato ha ritenuto ammissibili a contributo.

ART. 7. Decreto di assegnazione dei contributi

1. L’assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni è adottata con decreto del Presidente della CEI ed è comunicata agli Ordinari diocesani interessati.

2. La proposta di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni viene comunicata dalla Segreteria Generale della CEI agli Ordinari diocesani interessati.

3. Ottenuta la risposta dell’Ordinario con l’accettazione della proposta di cui al precedente paragrafo, il Presidente della CEI dispone l’assegnazione del contributo con proprio decreto.

4. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all’art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando i moduli di accettazione della proposta CEI predisposti dall’Ufficio nazionale.

5. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all’art. 1, comma 3, lett. e), f) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono tenuti, oltre all’accettazione della proposta CEI, all’impegno di dare inizio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli nei successivi tre anni.

6. La scadenza del termine senza che siano iniziati i lavori determina la decadenza dell’impegno della CEI

7. Il mancato invio alla CEI della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per l’interruzione dell’impegno assunto dalla CEI

8. L’eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall’Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa può essere concessa con decreto del Presidente della CEI

9. I decreti di cui al presente articolo sono inviati all’Ordinario diocesano interessato; copia degli stessi viene inviata anche all’incaricato regionale.

ART. 8. Modalit? di erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati dopo il decreto di assegnazione in unica soluzione nei casi previsti dall’art.1, comma 3, lett. b), c), d), g).

2. Per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto e il restauro di organi a canne, i contributi sono erogati a domanda, da inoltrarsi alla CEI dopo il decreto di assegnazione, in due rate uguali, pari al 50% del contributo assegnato, all’inizio effettivo e al collaudo dei lavori.

3. I contributi per l’inventario informatizzato dei beni artistici e storici vengono erogati in quattro rate: all’inizio delle operazioni di inventariazione: euro 258,00 per ente; a effettiva consegna di un numero rilevante di schede e loro convalida formale: euro 129,00 per ente; a consegna della metà delle schede e loro convalida formale: euro 258,00 per ente; a consegna della seconda metà delle schede e loro convalida formale: euro 646,00 per ente. Il saldo a consegna del totale delle schede viene integrato, in parziale e temporanea deroga al disposto dell’art. 3, comma 1 del presente Regolamento, con una quota forfettaria pari a euro 250,00 per ente, se la consegna avviene entro il 31 dicembre 2005. I contributi per il censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto, sono erogati in tre rate: una prima rata all’approvazione del progetto, fino a un massimo di euro 500,00 in relazione al numero di parrocchie; una seconda rata dopo la consegna del 50% delle schede degli edifici censiti e la loro convalida formale, pari a euro 40,00 per ciascun edificio; il saldo, a conguaglio del contributo determinato ai sensi dell’art. 3, comma 1 del presente Regolamento, a consegna del totale delle schede.

4. I contributi sono accreditati tramite bonifico bancario su apposito conto corrente della diocesi richiedente, anche se destinati a favore di enti non soggetti alla giurisdizione del Vescovo competente per territorio.

ART. 9. Documentazione per la riscossione dei contributi

1. Alle domande di liquidazione, di cui all’articolo precedente, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:
a) per la riscossione dei contributi destinati all’inventario informatizzato dei beni artistici e storici:
 all’inizio delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di inizio lavori vistata dall’incaricato regionale;
 alla seconda rata, un numero significativo di schede;
 alla terza rata, la metà delle schede;
 a conclusione delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di fine lavori vistata dall’incaricato regionale; una dichiarazione di avvenuta consegna alla competente Soprintendenza di copia dell’inventario informatico; una copia del medesimo per l’Ufficio nazionale per i beni culturali della CEI; il rendiconto delle spese sostenute con il contributo della CEI;
b) Per la riscossione del contributo destinato all’acquisto di apparecchiature informatiche, copia della fattura che dimostri l’avvenuto acquisto e pagamento in corrispondenza con il preventivo approvato dal Servizio Informatico della CEI;
c) per la riscossione dei contributi destinati al censimento informatizzato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto:
all’inizio delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di inizio lavori vistata dal delegato regionale;
alla seconda rata, la metà delle schede;
a conclusione delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di fine lavori vistata dal delegato regionale; una copia integrale delle schede degli edifici di culto censiti per l’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici; una dichiarazione della eventuale consegna alla Soprintendenza di copia del censimento informatizzato;
d) per la riscossione dei contributi destinati all’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia:
una copia dell’atto di acquisto, ove non sia già stata allegata;
e) per la riscossione dei contributi destinati al restauro e al consolidamento statico di edifici di culto:
all’inizio effettivo dei lavori, una copia della concessione comunale o documento equivalente; una copia del contratto di appalto con l’impresa esecutrice dei lavori; una copia del certificato di inizio lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall’Ordinario diocesano e dall’incaricato regionale;
alla conclusione dei lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall’Ordinario diocesano e dall’incaricato regionale; il verbale di visita dell’incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell’intervento eseguito;
f) Per la riscossione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti gli impianti di sicurezza - antifurto, la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse dalla diocesi mediante volontari associati, la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, è sufficiente la documentazione allegata alla domanda di contributo;
g) Per la riscossione dei contributi destinati al restauro di organi a canne:
all’inizio effettivo dei lavori, la dichiarazione di inizio lavori firmata dall’Ordinario diocesano e vistata dall’incaricato regionale;
a conclusione dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori firmata dall’Ordinario diocesano e vistata dall’incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell’opera eseguita e la documentazione della spesa effettivamente sostenuta (copia delle fatture).

ART. 10. Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione del Comitato per la valutazione dei progetti, comprese le spese sostenute dagli incaricati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla CEI

ART. 11

1. Il presente regolamento non si applica alle pratiche già avviate, alla data di approvazione del medesimo regolamento, presso il Servizio Nazionale per l’edilizia di culto.

Approvato dalla Presidenza della CEI il giorno 22 settembre 2003.